Biblioteca Regionale dei Domenicani
Biblioteca di Provincia - Sezione Regionale dei Domenicani di Palermo
Via Bambinai, 18 - 90133 Palermo

 

 

STATUTO E REGOLAMENTO

TITOLO I
NATURA, COMPITI, FINALITÀ E TIPOLOGIA DELLA Biblioteca

ART. 1

1. È istituita in Palermo la Biblioteca Regionale dei Domenicani, di proprietà del Convento San Domenico di Palermo, con sede in via Bambinai, 18.
Essa, come sancito dal Capitolo Provinciale dell'unificazione tra le due ex province «S. Tommaso d'Aquino in Italia» e «Trinacriae», svoltosi a Soriano Calabro (VV)  dal 16 luglio al 4 agosto 1997, e confermato dal Capitolo Provinciale svoltosi a Cercemaggiore (CB) dal 10 al 29 settembre 2001 della nuova Provincia «S. Tommaso d'Aquino in Italia»,  è anche istituzione di Provincia cogestita giuridicamente ed economicamente dalla Provincia, formalmente denominata "Biblioteca di Provincia - Sezione regionale dei Domenicani di Palermo". 
«La Biblioteca è strumento di testimonianza, espressione e promozione culturale della comunità domenicana. Il Bibliotecario, in stretta collaborazione con il priore/superiore, provvede a custodire, incrementare e rendere fruibile il patrimonio librario con i criteri e la strumentazione utilizzata dalla moderna biblioteconomia, adeguandone il servizio alle finalità e attività della comunità e alle esigenze culturali del territorio.» (cfr.: Ordine dei Frati Predicatori. Provincia «S. Tommaso d'Aquino in Italia». Capitolo Provinciale 1997. Atti, Statuti, Ordinamenti, Direttori. Soriano Calabro (VV), Convento S. Domenico, 1997, Atti: parte seconda, cap. IV, n. 107, cap. VI, nn. 148, 153 § I; Statuto di Provincia, cap. I, n. 9 § I, cap. II, n. 18. Cfr. anche i più recenti Atti del Capitolo Provinciale 2001, Convento S. Maria della Libera - Cercemaggiore (CB) 10-29 settembre 2001. Napoli - Bari, Editrice Domenicana Italiana, 2002).

2. La Biblioteca raccoglie, ordina, tutela, accresce, valorizza e rende fruibili al pubblico attraverso un servizio di reference e procedure catalografiche standardizzate, i documenti manoscritti, stampati o elaborati con altro mezzo finalizzato alla trasmissione di testi e immagini, di sua proprietà. Tali attività possono essere svolte, nei limiti del possibile,  anche in collaborazione con altre biblioteche e istituzioni, al fine di realizzare un servizio Bibliotecario integrato.

3. La Biblioteca è nata e si è arricchita nel tempo come mezzo di supporto scientifico alle attività di evangelizzazione e di  predicazione dei Padri Domenicani, presenti a Palermo fin dal 1217. Continua a svilupparsi a servizio della Comunità religiosa dove ha sede.

4. La Biblioteca, in quanto custode di beni documentari di notevole valore per la Comunità scientifica internazionale, è accessibile anche agli utenti esterni, secondo le disposizioni  del titolo III del presente Statuto e Regolamento. Essa, in quanto tale, rende un servizio pubblico a tutta la Comunità.

5. La Biblioteca adempie alla conservazione, nonché all'aggiornamento delle proprie collezioni. In particolare essa cura la raccolta della "Bibliografia Domenicana", con attenzione al periodo medioevale.

6. La Biblioteca  è aperta alla consultazione in un numero di giorni e di ore stabilmente determinato e comunque non inferiore alle 20 ore settimanali.

ART. 2

1. Il legale rappresentante della Biblioteca è il riore pro tempore della Comunità domenicana di Palermo.

2. Il responsabile della Biblioteca è il Bibliotecario provinciale che è nominato dal Capitolo provinciale e rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Egli è il direttore della Biblioteca e sarà qualificato come tale in tutti i documenti che necessitano della sua firma in calce.

3. Qualora il direttore non fosse dotato delle necessarie competenze biblioteconomiche, ha facoltà di nominare un consulente biblioteconomico che lo affianchi nello svolgimento dei suoi compiti. Tale consulente fa parte del Consiglio di Biblioteca e deve essere fornito almeno di un diploma di laurea e di un titolo di specializzazione nell'ambito delle discipline  biblioteconomiche.

4. Strumento per la  vigilanza, la programmazione, la  gestione della Biblioteca e dello stato generale del progetto biblioteconomico, è il Consiglio di Biblioteca che si compone di:
   a) il legale rappresentante;
   b) il direttore della Biblioteca;
   c) un membro scelto tra i soci onorari;
   d) un rappresentante del mondo della cultura cittadina;
   e) il consulente biblioteconomico.

5. Il consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno. Sono suoi compiti:
   a) programmare, in collaborazione con il Direttore, un piano di sviluppo annuale e  di attività collaterali ai compiti  istituzionale della Biblioteca, tenendo presente la situazione delle risorse disponibili;
   b) elaborare, in collaborazione con il Direttore, il bilancio di previsione;
   c) controllare e convalidare il bilancio consuntivo presentato dal Direttore;
   d) elaborare, in collaborazione con il Direttore, un documento criteriologico per la pianificazione degli acquisti.
   e) elaborare, in collaborazione con il direttore, la relazione annuale delle attività che aggiorni sullo stato del progetto biblioteconomico;
   f) stabilire l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca;
   g) sorvegliare sull'esatta applicazione dello Statuto e regolamento della Biblioteca.

6. È conveniente che il direttore della Biblioteca sia socio dell'Associazione dei Bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.) e partecipi alle sue attività.

 


TITOLO II
ORDINAMENTO INTERNO

CAPITOLO I
ACQUISIZIONE E CONFLUENZA DI FONDI DIVERSI

ART. 3

1. La Biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, donazioni, scambi, legati, conferimento ex officio di fondi librari dipendenti da persone o uffici connessi al soggetto proprietario.

2. All'atto dell'acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro o altro marchio indelebile della Biblioteca, evitando in ogni caso alterazioni e danneggiamenti; sono altresì registrati nell'apposito registro di ingresso con l'annotazione del numero progressivo e della provenienza.

ART. 4

1. Proprietario e responsabile della Biblioteca è, ai sensi dell'ordinamento canonico, il Convento San Domenico in Palermo.

2. Devono essere opportunamente distinti i libri di proprietà della Biblioteca  da quelli dei titolari degli uffici a essa connessi.

3. Quando un ufficio resta vacante per morte del titolare, è opportuno che i libri dello stesso confluiscano in raccolte librarie ecclesiastiche.

4. È possibile collocare in tutto o in parte, in deposito temporaneo o permanente, presso la Biblioteca patrimoni librari provenienti da conventi soppressi o, dove giacciano inconsulti, fondi librari di notevole interesse, nel caso in cui la Provincia San Tommaso d'Aquino in Italia lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per facilitarne la consultazione. In tal caso si redigerà un verbale, con allegato un dettagliato inventario del materiale consegnato, nel quale dovrà essere annotato che nulla viene mutato quanto alla proprietà dei fondi depositati.

5. I fondi librari aventi carattere storico di particolare specializzazione o di pregio concessi in deposito devono conservare di norma la loro individualità e integrità. I volumi, debitamente contrassegnati, non devono essere mescolati, per quanto possibile, con quelli della Biblioteca ricevente, né con quelli di altre raccolte librarie già in deposito.

ART. 5

1. Qualora,  per qualunque motivo, la Biblioteca  cessi l'attività, se non esistono altre disposizioni, le collezioni saranno trasferite in custodia e in amministrazione all'ente gerarchicamente superiore, il quale ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l'integrità secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

2. È auspicabile che le aggregazioni laicali, i movimenti, i gruppi informali e i fedeli che orbitano intorno alla Famiglia Domenicana, non disperdano il proprio patrimonio librario, disponendo che a tempo debito esso confluisca nella Biblioteca  o comunque in una Biblioteca ecclesiastica che ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l'integrità secondo quanto disposto dell'articolo 4, paragrafo 5.


CAPITOLO II
CATALOGHI

ART. 6

1. I testi conservati nella Biblioteca devono essere catalogati secondo un criterio standard che ne faciliti il reperimento e favorisca lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, in primo luogo con quelle ecclesiastiche.

2. A tal fine si devono predisporre uno o più cataloghi, che moltiplichino le chiavi di accesso al materiale posseduto
.

ART. 7

1. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della biblioteconomia e nel rispetto della natura dei fondi e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei possibili fruitori.

2. Il catalogo viene costantemente aggiornato in modo da facilitare la gestione del materiale e le ricerche.

ART. 8

1. Il catalogo generale della Biblioteca può essere utilmente integrato da cataloghi per materia o per temi specifici, da repertori e da altri strumenti utili alla consultazione e alla ricerca, liberamente accessibili agli studiosi.

ART. 9

1. I Bibliotecari utilizzano i mezzi di catalogazione e di ricerca offerti dall'informatica sulla base delle indicazioni e usando gli strumenti concordati tra la C.E.I. e il Ministero per i beni e le attività culturali (cfr. art. 5, comma 3 dell'Intesa).

ART. 10

1. Se nella Biblioteca si rinvengono tracce di precedenti classificazioni e catalogazioni, si abbia cura di annotarne le caratteristiche e l'estensione al fine di documentare la storia della Biblioteca, la sua evoluzione, la provenienza dei fondi.


CAPITOLO III
AGGIORNAMENTO, CONSERVAZIONE, RESTAURO, SCARTO

ART. 11

1. Il patrimonio bibliografico deve essere conservato e custodito con la massima diligenza, avendo cura per quanto possibile di incrementarlo.

ART. 12

1. Il patrimonio bibliografico deve essere costantemente aggiornato, avendo particolare riguardo alle pubblicazioni inerenti alla specializzazione o all'indirizzo della Biblioteca, e alle opere di più frequente consultazione.

2. La Biblioteca acquisisce copia delle diverse edizioni o ristampe delle opere di autori legati al soggetto proprietario della Biblioteca medesima. In particolare, la Biblioteca acquisisce copia di tutte le pubblicazioni concernenti l'Ordine dei Domenicani e la sua presenza in Sicilia.

ART. 13

1. La Biblioteca, con il relativo patrimonio bibliografico e documentario, deve essere protetta mediante sistemi antifurto e di protezione antincendio; l'impianto elettrico deve essere conforme alle vigenti norme di sicurezza.

2. Se necessario, devono essere installate apparecchiature per la regolazione della temperatura e dell'umidità.

3. Il materiale più prezioso deve essere conservato in armadi di sicurezza.

4. Deve essere garantita la sicurezza degli utenti, facilitando l'accesso ai volumi in sala. L'uso di scale e di sgabelli è riservato al personale.

ART. 14

1. La Biblioteca esegua, per quanto possibile, una riproduzione in fotografia, microfilm o formato digitale dei libri più rari e preziosi, o di parti di essi, da utilizzare per evitare l'usura degli originali, per facilitare la ricerca e per soddisfare le richieste di riproduzione.

ART. 15

1. Si esegua periodicamente la spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti della Biblioteca, avvalendosi di personale specializzato.

ART. 16

1. Si sottopongano a restauro conservativo i volumi che necessitano di tale intervento. Effettuato il restauro, i volumi siano conservati in condizioni ambientali adatte e con le debite precauzioni.

ART. 17

1. Ove si renda necessario lo scarto di volumi, si deve evitare la loro distruzione e si deve provvedere al loro scambio o alla vendita ad altre biblioteche interessate, dando la precedenza alle  biblioteche domenicane o alle altre biblioteche ecclesiastiche presenti sul territorio. Analogo criterio è seguito per i doppi. 

2. Qualora la distruzione si renda necessaria per motivi igienici o per grave deperimento dei pezzi, si deve avere cura, nei limiti del possibile, di riprodurre le parti superstiti a scopo di documentazione


C
APITOLO IV
P
ERSONALE


A
RT. 18

1. La Biblioteca deve essere affidata a personale qualificato, e può avvalersi di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo. Se le circostanze lo consigliano, in presenza di idonea preparazione, si può ricorrere alla collaborazione di personale volontario.

2. La Biblioteca promuove la formazione e l'aggiornamento periodico del proprio personale, compresi i collaboratori volontari, facendo riferimento anche alle iniziative promosse ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Intesa.

3. Il personale deve essere dotato di adeguate conoscenze del materiale bibliografico religioso, in modo da catalogarlo e conservarlo correttamente e da coglierne la funzione e il significato, per poter offrire valida consulenza a chi intende consultarlo.

4. La Biblioteca, anche in collaborazione con altri enti, organizza corsi di formazione professionale e seminari di bibliografia e biblioteconomia, avvalendosi della professionalità delle proprie risorse umane.

TITOLO III
CONSULTAZIONE

CAPITOLO I
C
ONDIZIONI GENERALI

ART. 19

1. La consultazione dei volumi a scopo di studio o di ricerca è consentita con ampia libertà, adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nell'accesso al materiale.

2. All'interno del patrimonio librario il direttore  può selezionare un insieme di documenti la cui consultazione è esclusa o circoscritta a persone che conducono ricerche di un determinato livello scientifico ovvero al personale dell'ufficio o del soggetto proprietario.

ART. 20

1. L'orario della Biblioteca è fissato dal Consiglio di Biblioteca con le modalità previste dall'art. 2, punto 5.  Eventuali variazioni stagionali all'orario di apertura saranno preventivamente e opportunamente comunicate anche a mezzo stampa. 

2. Eventuali sospensioni del servizio devono essere notificate per tempo a mezzo stampa.

ART. 21

1. Nei locali della Biblioteca sono opportunamente distinti la sala di studio ed eventualmente di consultazione, la direzione, i laboratori per il personale e le riproduzioni e gli ambienti di deposito. La sala di studio deve essere accuratamente sorvegliata.

ART. 22

1. Per accedere alla Biblioteca occorre compilare l'apposito modulo di ammissione, specificando le generalità, l'indirizzo e il recapito telefonico, nonché il tipo di materiale che si intende consultare. La domanda è valutata e accettata dalla direzione, che può esigere una quota di iscrizione, eventualmente proporzionata al periodo di frequenza. L'utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo e del recapito telefonico.
I dati personali devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. L'utente che chiede di accedere alla Biblioteca deve prendere visione delle norme del regolamento che regolano l'accesso, la consultazione e i servizi, e impegnarsi a osservarne integralmente le disposizioni e le successive eventuali integrazioni e/o modifiche, notificate mediante semplice affissione nei locali della Biblioteca.

3. L'ammissione degli studiosi alla consultazione, che deve essere in ogni modo facilitata, è comunque riservata al direttore della Biblioteca, il quale valuta le domande sulla base dei requisiti del richiedente. La consultazione può essere negata quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti.

4. L'utente si impegna a consegnare alla Biblioteca una copia delle pubblicazioni da lui prodotte con riferimento al materiale conservato presso la Biblioteca stessa. Si assicuri la dovuta riservatezza e tutela alle tesi di dottorato depositate presso la Biblioteca.

ART. 23

1. La richiesta di materiale per la consultazione si effettua mediante compilazione di apposita scheda prestampata. Il direttore può fissare un numero massimo di pezzi consultabili giornalmente e l'orario limite oltre il quale non è più consentita la richiesta, tenendo presente il numero degli utenti presenti, l'ubicazione dei volumi, il personale di servizio disponibile al momento.

2. L'utente che desidera proseguire la consultazione nei giorni successivi può chiedere che il materiale consultato rimanga disponibile e non venga ritirato.

ART. 24

1. La consultazione di materiale manoscritto o antico a stampa è riservata a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e può essere soggetta a specifiche limitazioni, quali, ad esempio, la verifica delle effettive capacità del richiedente di leggerne o decifrarne il contenuto, la presentazione scritta del rispettivo docente nel caso di studenti universitari che devono condurre ricerche specifiche, il deposito di un documento di identità durante la permanenza in sala.

ART. 25

1. Il materiale archivistico eventualmente posseduto dalla Biblioteca è soggetto ai vincoli di consultazione vigenti nella legislazione canonica e civile in materia di documenti d'archivio.

ART. 26

1. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in consultazione o in prestito deve procurare un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.

2. Agli utenti può essere revocato l'accesso alla Biblioteca nel caso in cui dimostrino di non maneggiare con la debita cura il materiale in consultazione.

ART. 27

1. L'utente non può accedere ai depositi librari per la ricerca e il prelievo diretto dei volumi né può avere in consultazione il medesimo manoscritto o libro antico contemporaneamente ad altro utente.

2. Nella consultazione dei manoscritti si può fare uso solamente della matita cancellabile.

ART. 28

1. Per nessun motivo è permesso portare i volumi fuori della Biblioteca, fatta eccezione per il prestito, quando previsto.

CAPITOLO II
N
ORME DISCIPLINARI

ART. 29

1. Nella sala di studio e nei locali adiacenti sono prescritti il silenzio, un comportamento consono alla natura del luogo e un modo di vestire adeguato all'ambiente.
Nelle sale è vietato fumare e consumare cibi o bevande.
Prima di accedere alle sale di studio, gli utenti depositano in apposito guardaroba cappotti, soprabiti, giubbotti, borse, ombrelli e altri oggetti ingombranti.

2. La sala di lettura non può essere adibita come spazio per attività di studio che prescindano dalla consultazione di volumi appartenenti alla Biblioteca. L'uso di libri personali, che dovranno in ogni caso essere verificati dal personale all'ingresso e all'uscita dalla sala, è consentito solo come ausilio per lo studio di documenti effettivamente consultati nella Biblioteca.

3. Non si devono introdurre nella sala di studio apparecchi fotografici, registratori, scanner, telefoni cellulari, radioline, cibi, bevande, liquidi coloranti, forbici e simili.
A giudizio insindacabile della direzione può essere ammesso l'uso di computer portatili, per i quali la Biblioteca fornisce l'energia elettrica, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione all'impianto elettrico.
I singoli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose.



TITOLO IV
SERVIZI

CAPITOLO I
R
IPRODUZIONI


A
RT. 30

1. Dietro compilazione di apposito modulo di domanda e nel rispetto della normativa vigente la direzione può concedere la riproduzione fotostatica di parte dei volumi, esclusi i manoscritti, gli stampati del fondo antico e quelli preziosi o deperibili.

2. La microfilmatura e altri tipi di riproduzione possono essere consentiti su presentazione di domanda scritta, con le cautele e le restrizioni di cui al paragrafo 1.

ART. 31

1. Le spese per qualunque tipo di riproduzione sono a totale carico del richiedente, il quale, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, è tenuto a fornire, a proprie spese, copia delle riproduzioni eseguite.

2. Se la Biblioteca non è dotata di strumenti o di operatori in grado di effettuare le riproduzioni richieste, si può ricorrere, a giudizio della direzione, a un operatore esterno di riconosciuta competenza.

ART. 32

1. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d'autore e di proprietà.
Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni di cui all'articolo 30 si impegna a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità derivante dall'uso illecito delle medesime riproduzioni, operato anche da terzi.

2. Si tutelino adeguatamente i diritti propri della Biblioteca, richiedendo eventuali corrispettivi per i servizi resi e imponendo vincoli di utilizzo dei testi e delle illustrazioni di cui la Biblioteca ha la proprietà esclusiva.


C
APITOLO II
P
RESTITO


A
RT. 33

1. La Biblioteca può concedere il prestito del materiale bibliografico, restando esclusi i manoscritti, i libri del fondo antico, il materiale anche moderno raro e di pregio, le opere di consultazione, i periodici e il materiale d'archivio.
Per accedere al prestito deve essere compilata apposita scheda/tessera e può essere richiesto il deposito di una somma a titolo di cauzione.
La direzione fissa le condizioni e la durata del prestito. Eventuali ritardi nella riconsegna possono comportare pene pecuniarie proporzionali e, nei casi più gravi, l'esclusione dal servizio.

2. Il prestito per mostre ed esposizioni deve essere concesso di volta in volta, dopo aver verificato attentamente lo stato di conservazione del materiale richiesto, le garanzie di sicurezza nel trasporto e nella sede di esposizione, l'adeguata copertura assicurativa, e deve avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti in materia.

3. Per l'uscita dalla Biblioteca di materiale manoscritto o a stampa anteriore al XVIII secolo è comunque necessaria l'autorizzazione scritta del rappresentante legale dell'ente e dell'eventuale proprietario depositante; per il materiale del XVIII secolo è necessaria l'autorizzazione del direttore della Biblioteca.

TITOLO V
COLLABORAZIONE, INIZIATIVE COLLATERALI E FINANZIAMENTO


A
RT. 34

1. La Biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato.

2. La Biblioteca collabora con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa locale e con le attività programmate dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti nel territorio.

ART. 35

1. Nel rispetto della propria autonomia, la Biblioteca instaura con le altre biblioteche esistenti sul territorio forme di collaborazione, quali, ad esempio, la condivisione dei dati catalografici, il prestito interBibliotecario, la programmazione differenziata delle acquisizioni nel caso di biblioteche operanti nel medesimo luogo, lo scambio di doppi.

2. La Biblioteca inoltre partecipa alle attività promosse dall'A.B.E.I.

3. La Biblioteca si interessa alle iniziative proposte dagli enti locali, dalle Regioni e dal Ministero competente, ricercando un cordiale rapporto di collaborazione in conformità con le disposizioni dell'Intesa e con le direttive degli uffici diocesani e regionali per i beni culturali ecclesiastici.

ART. 36

1. Il Convento San Domenico, ente proprietario della Biblioteca,  destina adeguate risorse al funzionamento della Biblioteca e alla conservazione e custodia del patrimonio librario, avvalendosi anche delle provvidenze disposte dall'Ordinario, dalla Conferenza episcopale regionale, dalla C.E.I., dagli enti locali, dalla Regione e dal Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La Provincia «S. Tommaso d'Aquino in Italia», ente cogestore della Biblioteca rende esecutivo quanto disposto dal punto 127 della Parte Seconda, relativa alla gestione dei beni economici, degli Atti del Capitolo Provinciale 2001 e dai Capitoli seguenti all'approvazione del seguente Statuto e regolamento. 

3. A tale scopo viene utilizzato anche quanto incassato dall'erogazione di servizi agli utenti e per diritti di riproduzione, nonché dalle iniziative di cui all'articolo 36.

4. Si promuovano gruppi o associazioni di sensibilizzazione con lo scopo, tra l'altro, di favorire donazioni da parte di privati destinate al finanziamento di specifiche iniziative (come il restauro e l'acquisto di suppellettile o di materiale librario).

 

TITOLO VI
APPROVAZIONE

ART. 37

1. Il presente Statuto e regolamento è stato approvato dal Consiglio di Provincia nella seduta del 24 ottobre 2003 (comunicazione ufficiale pdf).

2. Il presente Statuto e regolamento, integra e modifica gli Statuti approvati precedentemente.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto e regolamento si fa riferimento alle norme, ove compatibili, del Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con D.P.R. 417/95 e a quanto apportato dal D. Lgs. 490/99.