Biblioteca
Regionale dei Domenicani
Biblioteca di Provincia - Sezione Regionale dei
Domenicani di Palermo
Via Bambinai, 18 - 90133 Palermo
STATUTO
E REGOLAMENTO
|
TITOLO
I ART.
1 1.
È istituita in Palermo la Biblioteca Regionale dei Domenicani, di
proprietà del Convento San Domenico di Palermo, con sede in via Bambinai, 18. 2.
La Biblioteca raccoglie, ordina, tutela, accresce, valorizza e rende
fruibili al pubblico attraverso un servizio di reference e
procedure catalografiche standardizzate, i documenti manoscritti, stampati o elaborati con altro mezzo finalizzato
alla trasmissione di testi e immagini, di sua proprietà.
Tali attività possono essere svolte, nei limiti del
possibile, anche in collaborazione con altre biblioteche e
istituzioni, al fine di realizzare un servizio Bibliotecario
integrato. 6.
La
Biblioteca è aperta alla consultazione in
un numero di giorni e di ore stabilmente determinato e comunque
non inferiore alle 20 ore settimanali. ART. 2 1. Il legale rappresentante della Biblioteca è il riore pro tempore della Comunità domenicana di Palermo. 2. Il responsabile della Biblioteca è il Bibliotecario provinciale che è nominato dal Capitolo provinciale e rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Egli è il direttore della Biblioteca e sarà qualificato come tale in tutti i documenti che necessitano della sua firma in calce. 3. Qualora il direttore non fosse dotato delle necessarie competenze biblioteconomiche, ha facoltà di nominare un consulente biblioteconomico che lo affianchi nello svolgimento dei suoi compiti. Tale consulente fa parte del Consiglio di Biblioteca e deve essere fornito almeno di un diploma di laurea e di un titolo di specializzazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche. 4.
Strumento per la vigilanza, la programmazione, la
gestione della Biblioteca e dello stato generale del progetto
biblioteconomico, è il Consiglio di Biblioteca che si compone di: 5. Il
consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno. Sono suoi compiti: 6. È conveniente che il direttore della Biblioteca sia socio dell'Associazione dei Bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.) e partecipi alle sue attività.
CAPITOLO
I ART. 3 1.
La Biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti,
donazioni, scambi, legati, conferimento ex officio di fondi
librari dipendenti da persone o uffici connessi al soggetto proprietario. ART.
4 1. Proprietario
e responsabile della Biblioteca è, ai sensi dell'ordinamento
canonico, il Convento San Domenico in Palermo. ART.
5 1.
Qualora, per qualunque
motivo, la Biblioteca cessi l'attività, se non esistono altre disposizioni,
le collezioni saranno trasferite in custodia e in amministrazione all'ente
gerarchicamente superiore,
il quale ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà
l'integrità secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo
5.
ART. 6 1.
I testi conservati nella Biblioteca devono essere catalogati secondo
un criterio standard che ne faciliti il reperimento e favorisca lo scambio
di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, in primo luogo
con quelle ecclesiastiche. ART.
7 1. Il
catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della
biblioteconomia e nel rispetto della natura dei fondi e delle esigenze
di documentazione del soggetto proprietario e dei possibili fruitori. ART.
8 1.
Il catalogo generale della Biblioteca può essere utilmente
integrato da cataloghi per materia o per temi specifici, da repertori
e da altri strumenti utili alla consultazione e alla ricerca, liberamente
accessibili agli studiosi. ART.
9 1. I
Bibliotecari utilizzano i mezzi di catalogazione e di ricerca offerti
dall'informatica sulla base delle indicazioni e usando gli strumenti
concordati tra la C.E.I. e il Ministero per i beni e le attività
culturali (cfr. art. 5, comma 3 dell'Intesa). ART.
10 1.
Se nella Biblioteca si rinvengono tracce di precedenti classificazioni
e catalogazioni, si abbia cura di annotarne le caratteristiche e
l'estensione al fine di documentare la storia della Biblioteca,
la sua evoluzione, la provenienza dei fondi.
ART.
11 1. Il
patrimonio bibliografico deve essere conservato e custodito con
la massima diligenza, avendo cura per quanto possibile di incrementarlo. ART.
12 1. Il
patrimonio bibliografico deve essere costantemente aggiornato, avendo
particolare riguardo alle pubblicazioni inerenti alla specializzazione
o all'indirizzo della Biblioteca, e alle opere di più frequente
consultazione. ART.
13 1. La
Biblioteca, con il relativo patrimonio bibliografico e documentario,
deve essere protetta mediante sistemi antifurto e di protezione
antincendio; l'impianto elettrico deve essere conforme alle vigenti
norme di sicurezza. ART.
14 1. La
Biblioteca
esegua, per quanto possibile, una riproduzione
in fotografia, microfilm o formato digitale dei libri più
rari e preziosi, o di parti di essi, da utilizzare per evitare l'usura
degli originali, per facilitare la ricerca e per soddisfare le richieste
di riproduzione. ART.
15 1.
Si esegua periodicamente la spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione
degli ambienti della Biblioteca, avvalendosi di personale specializzato. ART.
16 1.
Si sottopongano a restauro conservativo i volumi che necessitano
di tale intervento. Effettuato il restauro, i volumi siano conservati
in condizioni ambientali adatte e con le debite precauzioni. ART.
17 1.
Ove si renda necessario lo scarto di volumi, si deve evitare la
loro distruzione e si deve provvedere al loro scambio o alla vendita
ad altre biblioteche interessate, dando la precedenza alle
biblioteche domenicane o alle altre biblioteche ecclesiastiche
presenti sul territorio. Analogo criterio è seguito per i doppi.
1. La
Biblioteca deve essere affidata a personale qualificato, e può avvalersi di collaboratori per la custodia, la vigilanza
e le altre mansioni a livello esecutivo. Se le circostanze lo consigliano,
in presenza di idonea preparazione, si può ricorrere alla
collaborazione di personale volontario. 3. Il personale deve essere dotato di adeguate conoscenze del materiale bibliografico religioso, in modo da catalogarlo e conservarlo correttamente e da coglierne la funzione e il significato, per poter offrire valida consulenza a chi intende consultarlo. 4. La
Biblioteca, anche in collaborazione con altri enti, organizza corsi
di formazione professionale e seminari di bibliografia e
biblioteconomia, avvalendosi della professionalità delle proprie
risorse umane.
TITOLO III CAPITOLO
I ART.
19 1. La
consultazione dei volumi a scopo di studio o di ricerca è
consentita con ampia libertà, adottando le necessarie cautele
sia nell'ammissione degli studiosi sia nell'accesso al materiale. ART.
20 1. L'orario
della Biblioteca è fissato dal Consiglio di Biblioteca con le
modalità previste dall'art. 2, punto 5. Eventuali variazioni
stagionali all'orario di apertura saranno preventivamente
e opportunamente comunicate anche a mezzo stampa. ART.
21 1. Nei
locali della Biblioteca sono opportunamente distinti la sala di
studio ed eventualmente di consultazione, la direzione, i laboratori
per il personale e le riproduzioni e gli ambienti di deposito. La
sala di studio deve essere accuratamente sorvegliata. ART.
22 1. Per
accedere alla Biblioteca occorre compilare l'apposito modulo di
ammissione, specificando le generalità, l'indirizzo e il
recapito telefonico, nonché il tipo di materiale che si intende
consultare. La domanda è valutata e accettata dalla direzione,
che può esigere una quota di iscrizione, eventualmente proporzionata
al periodo di frequenza. L'utente è tenuto a comunicare eventuali
variazioni dell'indirizzo e del recapito telefonico. ART.
23 1. La
richiesta di materiale per la consultazione si effettua mediante
compilazione di apposita scheda prestampata. Il direttore può
fissare un numero massimo di pezzi consultabili giornalmente e l'orario
limite oltre il quale non è più consentita la richiesta,
tenendo presente il numero degli utenti presenti, l'ubicazione dei
volumi, il personale di servizio disponibile al momento. ART.
24 1. La
consultazione di materiale manoscritto o antico a stampa è
riservata a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e
può essere soggetta a specifiche limitazioni, quali, ad esempio,
la verifica delle effettive capacità del richiedente di leggerne
o decifrarne il contenuto, la presentazione scritta del rispettivo
docente nel caso di studenti universitari che devono condurre ricerche
specifiche, il deposito di un documento di identità durante
la permanenza in sala. ART.
25 1. Il
materiale archivistico eventualmente posseduto dalla Biblioteca
è soggetto ai vincoli di consultazione vigenti nella legislazione
canonica e civile in materia di documenti d'archivio. ART.
26 1. Il
materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela
per prevenire ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o smarrisce
il materiale a lui affidato in consultazione o in prestito deve
procurare un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifondere
una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato
o smarrito. ART.
27 1. L'utente
non può accedere ai depositi librari per la ricerca e il
prelievo diretto dei volumi né può avere in consultazione
il medesimo manoscritto o libro antico contemporaneamente ad altro
utente. ART.
28 1. Per
nessun motivo è permesso portare i volumi fuori della Biblioteca,
fatta eccezione per il prestito, quando previsto.
CAPITOLO
II ART.
29 1. Nella
sala di studio e nei locali adiacenti sono prescritti il silenzio,
un comportamento consono alla natura del luogo e un modo di vestire
adeguato all'ambiente.
CAPITOLO
I 1. Dietro
compilazione di apposito modulo di domanda e nel rispetto della
normativa vigente la direzione può concedere la riproduzione
fotostatica di parte dei volumi, esclusi i manoscritti, gli stampati
del fondo antico e quelli preziosi o deperibili. ART.
31 1.
Le spese per qualunque tipo di riproduzione sono a totale carico
del richiedente, il quale, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo
2, è tenuto a fornire, a proprie spese, copia delle riproduzioni
eseguite. ART.
32 1.
Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi
di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme
nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d'autore
e di proprietà.
1.
La Biblioteca può concedere il prestito del materiale bibliografico,
restando esclusi i manoscritti, i libri del fondo antico, il materiale
anche moderno raro e di pregio, le opere di consultazione, i periodici
e il materiale d'archivio.
TITOLO V
1. La
Biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni
(mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere
il proprio patrimonio, nonché tematiche particolari documentabili
attraverso il materiale conservato. ART.
35 1. Nel
rispetto della propria autonomia, la Biblioteca instaura con le
altre biblioteche esistenti sul territorio forme di collaborazione,
quali, ad esempio, la condivisione dei dati catalografici, il prestito
interBibliotecario, la programmazione differenziata delle acquisizioni
nel caso di biblioteche operanti nel medesimo luogo, lo scambio
di doppi. ART.
36 1. Il Convento San Domenico, ente proprietario della Biblioteca, destina adeguate risorse al funzionamento della Biblioteca e alla conservazione e custodia del patrimonio librario, avvalendosi anche delle provvidenze disposte dall'Ordinario, dalla Conferenza episcopale regionale, dalla C.E.I., dagli enti locali, dalla Regione e dal Ministero per i beni e le attività culturali. 2. La
Provincia «S.
Tommaso d'Aquino in Italia», ente cogestore della Biblioteca rende
esecutivo quanto disposto dal punto 127 della Parte Seconda,
relativa alla gestione dei beni economici,
degli Atti
del Capitolo Provinciale 2001 e dai Capitoli seguenti
all'approvazione del seguente Statuto e regolamento.
TITOLO VI ART.
37 1. Il presente Statuto e regolamento è stato approvato dal Consiglio di Provincia nella seduta del 24 ottobre 2003 (comunicazione ufficiale pdf). 2. Il presente Statuto e regolamento, integra e modifica gli Statuti approvati precedentemente. 3. Per quanto non previsto dal presente Statuto e regolamento si fa riferimento alle norme, ove compatibili, del Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con D.P.R. 417/95 e a quanto apportato dal D. Lgs. 490/99. |